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Normativa

Giurisprudenza del Tribunale

Responsabilità amministratore società cooperativa a r.l.
Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 170 c.p.c., la notifica effettuata alla parte presso il procuratore costituito equivale alla notificazione presso il procuratore costituito, ritenendosi lo scopo voluto dalla legge comunque raggiunto con la consegna dell’atto nella sfera del destinatario ---- l'atto di riassunzione non ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, poiché il processo rimane in vita in forza della domanda originaria, sicché non è necessaria una nuova procura ad litem ---- il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità ex art 206 l.f. è quinquennale, variando, tuttavia, il dies a quo del computo del medesimo, che sarà quello di cessazione dalla carica con riferimento alla responsabilità nei confronti della società (ed, al più tardi, il momento della nomina del liquidatore cui è attribuita la legittimazione all’esercizio dell’azione), e quello di approvazione del bilancio (o, meglio, del deposito del medesimo presso la cancelleria del tribunale) che palesi l’insufficienza dell’attivo con riferimento alla responsabilità nei confronti dei creditori sociali (conformente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte, secondo al quale, appunto, il dies a quo “può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza”) ---- l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno da lesione del diritto di credito non rientra fra quelle che, ex 206 l.f. (molto esplicito e diversamente congegnato dal 146 l.f. per il caso di fallimento), sono demandate al liquidatore, dovendo la stessa, pertanto, ritenersi esperibile dai creditori personalmente.

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Tutela possessoria
Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto

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Responsabilità del debitore - danneggiato, art. 1227 c.c.
Il principio di cooperazione del creditore nel rapporto obbligatorio o, meglio, il principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso, impone al creditore o, meglio, al danneggiato (o asserito tale) di usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento ovvero all’ingiusta/illegittima condotta della controparte. Detta regola di comportamento infatti si sostanzia altresì nel dovere di scegliere, tra più opzioni possibili, la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse contemperandolo con quello della controparte alla limitazione del danno. E’ a dire che nel caso in cui il creditore non adotta la condotta richiesta in relazione alle circostanze del caso concreto per evitare il danno, pur potendolo fare senza un sacrificio eccesivo -come tale, assolutamente esigibile-, viola l’art. 1227 primo comma cod. civ. e, pertanto, non può poi pretendere che, prodottosi il danno, questo sia posto a carico del debitore inadempiente o, come nella specie, dell’asserito danneggiante. In altre parole, il soggetto che, prima del verificarsi del danno, si sia trovato nella situazione più adeguata e idonea a evitarlo nel modo più conveniente, sopporta le conseguenze della cost-benefit analysis da sé medesimo operata in quanto, a questo punto, “il verificarsi del danno discende da un’opzione per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria”. Il che, tra l’altro, costituisce altresì applicazione/espressione del principio di solidarietà sociale accolto dalla nostra Costituzione all’art. 2.

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Offerta di adempimento del debitore, mora del creditore
Ogni offerta di adempimento, laddove seria, concreta e circostanziata, vale ad escludere la mora del debitore, a prescindere dunque dall’esperimento degli strumenti formali ex artt. 1206 e 1209 c.c. (a mente del quale “se l’obbligazione ha ad oggetto ... cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione”). In tal senso depone inequivocabilmente l’art. 1220 c.c. la cui lettura coordinata con gli art. 1175 e 1375 c.c. impone ritenere, appunto, che il debitore non può essere considerato in mora, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l'osservanza delle formalità indicate nella sezione III capo II del titolo I del IV libro del c.c.. A specificazione di tale principio, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “l’offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 c.c. preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, abbia cioè i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione”.

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Ambito applicativo interessi di mora ex d.lgs. 231/02
Gli interessi di mora previsti dal d.lgs. 231/2002 possono trovare computo solo in relazione alle transazioni commerciali tra imprese e non anche nelle prestazioni di opera intellettuale rese da un professionista in favore di un imprenditore (cfr. l’art. 1, a mente del quale “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” ed il successivo art. 2, il quale precisa che sono "transazioni commerciali, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”), in ordine alle quali debbono essere calcolati gli interessi legali a far data dal termine o dalla richiesta di pagamento, salvo in ogni caso il cd. “maggior danno” ex art. 1224 c.c..

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Conti correnti bancari, estratti conto, onere prova
Nel caso in cui, in sede di opposizione avverso il provvedimento monitorio emesso in favore di un istituto di credito, questo non abbia versato in atti gli estratti conto iniziali, la consulenza tecnica di ricostruzione del rapporto di conto corrente deve prendere corpo dal primo estratto conto corrente disponibile, assumendolo a “saldo zero”. La banca creditrice, chiamata a produrre la documentazione contabile a fondamento della propria pretesa per il generale principio ex art. 2697 c.c., deve fornire la prova del credito di cui al saldo finale a partire dall’origine del rapporto, talché, in mancanza di parte degli estratti, non potendosi ricostruire, per il periodo mancante del riscontro documentale, la correttezza delle operazioni contabili, il saldo di conto, laddove negativo e, perciò, favorevole all’istituto di credito, deve essere rielaborato a partire da primo estratto conto disponibile.

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Responsabilità Comune 2051 c.c.
E’ configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, quali – ad esempio - la rete fognaria comunale, che consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.

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Responsabilità medica, responsabilità da contatto sociale qualificato, interruzione gravidanza
La responsabilità del sanitario dipendente della struttura sanitaria pubblica e della stessa Azienda Sanitaria trova collocazione nello schema ex art. 1218 c.c., sia con riguardo alla struttura sanitaria, in forza del principio enucleato dall’art. 1228 c.c. - secondo il quale il debitore che nell'adempimento di un obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro -, sia anche in relazione alla posizione del sanitario che abbia prestato l’opera professionale in favore dell’attrice, in ragione del cd. “contatto sociale qualificato” che viene ad instaurarsi tra le parti in ragione dell’affidamento che il privato pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta, dal quale discendono specifiche obligations de sécurité ex artt. 1173, 1175, 1375 c.c. e art. 2 Cost. (o, secondo la tradizione germanica, dalla quale derivano, Schutzpflichten), la cui violazione vale a radicare, appunto, una responsabilità di tipo contrattuale. Da tale inquadramento sistematico, dunque, discende che, ai fini del riparto dell'onere probatorio ed in coerenza con i principi di vicinitas e persistenza del diritto di credito enunciati dal noto dictum della Suprema Corte n. 13533 del 2001, l'attore, paziente danneggiato, deve dare prova dell'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non ha spiegato effetto causale sul pregiudizio di causa. ------- L’ordinamento giuridico non ammette il cd. aborto eugenetico, talché non è configurabile, in senso proprio, un diritto della madre ad interrompere la gravidanza. I pregiudizi risarcibili, laddove la stessa non sia stata per tempo avvisata delle malformazioni dalle quali era affetto il feto, sono, dunque, il danno alla salute dalla stessa patito e quello derivante dalla lesione del diritto alla consapevole e cosciente procreazione, il cui riconoscimento passa necessariamente per la verifica dell’astratta sussumibilità del caso d’esame entro la previsione di cui agli artt. 4 o 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (ovvero verificando se, in concreto, laddove avvisata, vi fosse ancora la possibilità di intervenire sul corso della gravidanza), da effettuare in chiave di valutazione prognostica in termini di probabilità secondo le nozioni della scienza medica.

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Condominio, spese, responsabilità venditore ed acquirente
In tema di spese condominiali, in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di detti interventi -avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione-, delle spese per cui è causa, deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde in via definitiva o, meglio, nei rapporti tra venditore e acquirente, il venditore a nulla rilevando che le opere stesse siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente. Di conseguenza, l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del suddetto (suo dante causa) di quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod. civ..

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Concordato, fallimento, art. 167 legge fallimentare
la formulazione dell’art. 161 l.f. post riforma 2005 e 2007 non lascia adito a dubbio alcuno in ordine alla centralità della relazione dell’esperto nell’ambito della procedura concordataria e alla sua duplice valenza, al tempo stesso, certificativa e valutativa. Il professionista infatti non è chiamato a compiere una mera elencazione dei beni e dei creditori ma ha il dovere di formulare un duplice giudizio -di veridicità dei dati e di fattibilità del piano. Pertanto, non può limitarsi a recepire più o meno passivamente le indicazioni fornite dall’imprenditore e/o da terzi soggetti (anche professionisti) a quest’ultimo legati dovendo necessariamente la sua attività partire dall’acquisizione dei dati, peraltro, “con un’attitudine ricognitiva ma anche ispettiva”, passare per la verifica puntuale, precisa e dettagliata della loro regolare e corretta contabilizzazione e poi sfociare nell’attestazione della loro veridicità e, quindi, nella valutazione di fattibilità del piano di cui, comunque, dovrà esplicitare i criteri utilizzati. Quanto detto appare in tutta la sua pregnanza se solo si pone mente alle responsabilità anche penali (come tali “personalissime”) cui si espone l’esperto nel redigere la relazione de qua - e nell’adempiere ai compiti sì ricognitivi, ispettivi e certificativi ma altresì surrogatori essendo noti i limiti che il potere istruttore del Tribunale incontra quanto meno nell’ambito della fase di apertura della procedura di concordato preventivo.

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Provvedimento assegnazione, diritto abitazione
Il disposto dell’art.155 quater cod. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, nel fare prioritario riferimento all’“interesse dei figli”, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e così consacra legislativamente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di assegnazione della stessa a favore del coniuge affidatario (anche se non proprietario o titolare di altro diritto reale o personale) non costituisce altro che uno strumento volto esclusivamente a evitare ai figli minorenni -o maggiorenni economicamente dipendenti non per propria colpa- l’ulteriore trauma derivante dall’allontanamento dall’abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti e, per ciò solo, non può offrire agli stessi un trattamento deteriore e/o certamente di minore favore rispetto a quello precedentemente loro “concesso” anche ex lege e, tra l’altro, ancora oggi garantito loro quanto meno in sede di divorzio/scioglimento degli effetti civili del matrimonio. E’ a dire che una lettura della novella del 2006 che ritenesse l’indefettibilità della trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’assegnazione de qua, sempre e comunque, si porrebbe in netta antitesi con le finalità del legislatore della riforma di dare “prioritaria” contezza agli interessi dei figli. Tanto più a fronte della perdurante vigenza dell’art. 6 comma 6 della Legge 898/1970 (così come modificata nel 1987).

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Principio non contestazione art. 115 c.p.c., onere prova, quantificazione danno
Il principio di “non contestazione”, da ultimo ratificato in chiave positiva dalla novella dell’art. 115 cpc ad opera della Legge 18 giugno 2009 n. 69, a mente del quale “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, si fonda, principalmente, sul carattere dispositivo del processo civile, sul dovere di lealtà e probità ex art. 88 cpc e, non da ultimo, sui principi di economia processuale ex art. 111 Cost. ed opera esclusivamente sul piano probatorio, talché le allegazioni che non siano fatte oggetto di una specifica contestazione da parte del contraddittore di lite escono la novero dei cd. “beweisbedürftige” (ovvero, dei fatti “bisognosi di prova”) e, dunque, non confluiscono nel thema probandum. Tale relavatio ab onere probandi, tuttavia, è preclusa solo da una contestazione che sia “specifica”, ovvero che contrasti il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Ad ovvio corollario di tale principio, dunque, discende che, in ossequio anche al principio di vicinanza della prova, il meccanismo previsto dall’art. 115 cpc può operare solo laddove le circostanze oggetto della contestazione siano “nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore” e, dunque, non anche con riferimento all’ammontare dei danni e dei pregiudizi riportati dall’attore a causa del sinistro di lite, profilo da risolvere, perciò, attraverso le consuete regole in tema di onere della prova.

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